RUOLO ISTITUZIONALE DELL’ORDINE
L’Ordine dei Periti Industriali è un Ente Pubblico non Economico la cui finalità principale consiste, nell’ambito della rispettiva circoscrizione provinciale, nella tenuta dell’Albo Professionale e del Registro dei Praticanti, nella cura degli interessi della collettività in generale, e, in particolare, il controllo della conservazione del decoro e della dignità professionale dei propri iscritti.
La norma costitutiva della categoria dei Periti Industriali è il Regio Decreto n. 275 del 11 febbraio 1929, ancora oggi norma di riferimento, più volte integrato in relazione alle mutevoli necessità della professione.
L’obbligatorietà dell’iscrizione negli Albi professionali, per determinate professioni, fra cui quella di Perito Industriale, viene sancita per la prima volta con la legge 897 del 25 aprile 1938. Da questo momento i Periti Industriali sono coloro che, hanno la facoltà di esercitare attività riservate per effetto dell’iscrizione all’Albo Professionale.
La modifica all’ordinamento professionale dei Periti Industriali avviene con la Legge n. 17 del 2 febbraio 1990. La Legge sancisce l’obbligatorietà del praticantato e del conseguente esame di Stato per abilitare alla libera professione (art. 33, comma 5, della Costituzione Italiana).
I titoli di accesso. Diploma di Maturità Tecnica Industriale, Laurea triennale (art. 55, comma 2, del DPR n.328 del 05/06/2001), Laurea Specialistica (Decreto n. 509 del 03/11/99), Laurea Magistrale (Decreto n. 270 del 22/10/2004), Laurea Professionalizzante, Diploma I.T.S./I.F.T.S. previo conseguimento di Diploma di maturità tecnica industriale.
IMPORTANTE: per effetto della Legge n. 108 del 29/07/2021, art. 55-bis, è stato prorogato il termine per iscriversi al Registro Praticanti con il solo Diploma di Maturità Tecnica Industriale. I Diplomati possono presentare domanda FINO AL 31 DICEMBRE 2024. Successivamente, per accedere al Registro Praticanti e all’Albo Professionale, sarà necessario il titolo di Laurea.